La sostenibilità ambientale e l’uso di tecnologie verdi, nella direzione del diritto europeo, assumono un ruolo centrale non solo quali finalità virtuose da conseguire, anche attraverso gli appalti pubblici, ma anche rispetto alla scelta qualitativa del contraente. È in quest’ottica che viene confermata l’obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Tuttavia rispetto al “vecchio” art. 34 del Dlgs 50/2016, l’articolo 57 adotta un approccio più pragmatico in quanto sembra venire incontro alle esigenze degli operatori, inserendo a fianco al concetto di obbligatorietà il concetto di “differenziazione”. Viene quindi previsto che i criteri siano costruiti in base alla specifica procedura ovvero vengano differenziati sulla base dell’importo dell’appalto e della tipologia di appalto stesso.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (sulla base del Green Public Procurement GPP) e sono adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Pertanto, alla luce di questa differenziazione prevista dall’art. 57, il Ministero dovrà auspicabilmente modificare i CAM già adottati differenziando i criteri sulla base dell’importo e della tipologia di appalto fornendo gli strumenti necessari alle stazioni appaltanti per poter prevedere clausole contrattuali idonee allo scopo.
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