Emergenza covid-19: misure urgenti in materia di procedure concorsuali.
Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto liquidità”), al fine di assicurare la continuità dell’attività d’impresa e favorire la gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, ha introdotto disposizioni urgenti (anche) in materia di procedure concorsuali.
In particolare, secondo quanto disposto dall’Art. 5 del decreto, è stata posticipata al 1° settembre 2021 la data di entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’Art. 9 (“Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione”), poi, con particolare riguardo ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione già omologati, ha prorogato di sei mesi i termini di adempimento scadenti nell’arco temporale dal 23 febbraio 2012 al 31 dicembre 2021.
Diversamente, per i procedimenti rispetto ai quali non è ancora intervenuto il decreto di omologa, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, viene riconosciuta al debitore una doppia opzione:
- presentare (sino all’udienza fissata per l’omologa) istanza al Tribunale per ottenere la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione;
- richiedere con apposita istanza corredata di documenti giustificativi, il differimento (non superiore a sei mesi) dei termini originariamente previsti per l’adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta di concordato o con l’accordo di ristrutturazione. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 180 o 182 bis del R.D. del 16.03.1942, n. 267 procede all’omologa dando atto delle nuove scadenze. Analoga facoltà è riconosciuta altresì al debitore che abbia già ottenuto la proroga dei termini di cui all’art. 161, sesto comma, R.D. 16.03.1942 n. 267 (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”).