Il comitato dei creditori nelle procedure concorsuali e le possibilita’ per i suoi membri di nominare delegati
La riforma delle procedure Fallimentari è intervenuta tra l’altro anche su un importante organo delle procedure concorsuali, vale a dire il comitato dei creditori, ampliandone le prerogative e le funzioni. I membri del Comitato dei creditori continuano ad essere nominati dal giudice delegato, sentiti il curatore e i creditori che hanno dato manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti; nelle sue funzioni rientra in generale la vigilanza sull’operato del curatore, vigilanza che può essere di tipo autorizzatorio o consultivo (con il rilascio di pareri vincolanti ovvero non vincolanti).
E’ necessario il parere vincolante del Comitato dei creditori nei casi di: restituzione beni immobili a terzi quando questi ultimi vantino su tali beni un diritto reale (art. 87 bis l.f.); continuazione dell’attività di impresa o di un suo ramo (art. 104 comma 2); affitto di azienda o di un suo ramo (art. 104 bis l.f.); concessione del diritto di prelazione a favore dell’affittuario (art. 104 bis comma 5); proposta di concordato fallimentare avanzata dal fallito ( 125 comma 2). Il Comitato rilascia invece pareri non vincolanti nelle ipotesi di: concessione del sussidio al debitore e alla sua famiglia (art. 47 l.f.); subentro del curatore in uno specifico affare (art. 2447 bis c.c.) in caso di fallimento di società (art. 72 ter comma 2); sospensione delle operazioni di vendita (108 comma 1); decreto sulla chiusura del fallimento (119 comma 2); esercizio dell’azione azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori e per l’azione contro i soci della s.r.l. ex art. 2476 c.c.
La funzione di autorizzazione che compete al Comitato dei creditori è prevista nelle seguenti fattispecie: autorizzazioni per la nomina di delegati e coadiutori del curatore ( art. 32 l.f.); autorizzazioni al curatore per l’investimento delle somme riscosse con strumenti diversi dal deposito in conto corrente (art. 34 l.f.); per compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 37 l.f.); per la rinuncia da parte del curatore all’acquisizione di beni gravati da oneri (art. 42 comma 3); per il subentro del curatore nei rapporti contrattuali ancora in corso alla data di apertura del fallimento (artt. 72 comma 1; 73 comma 1, 81 comma 1)
Infine, la funzione di vigilanza del Comitato si esprime attraverso il potere ad esso riconosciuto di: ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito (art. 41 comma 5); prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo (art. 90 comma 2) Quanto alla possibilità per i suoi membri di nominare delegati, l’art. 40, comma VI della l.f. recita testualmente “Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l’espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell’articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.” La delega è prevista nell’ottica di conferire a soggetti tecnicamente preparati l’incarico di seguire la procedura in luogo del creditore, vista la necessità di possedere nozioni giuridiche e contabili specifiche che quest’ultimo potrebbe non avere.
I requisiti necessari per rivestire la carica di creditore all’interno del comitato sono i medesimi richiesti per rivestire il ruolo di curatore ex art. 28 l.f. in virtù del quale: “Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura ; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, quinto comma. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.”
Giulio Blenx
Socio