Incoterms 2020: breve illustrazione delle principali novita’
La International Chamber of Commerce (ICC) ha presentato, nell’ambito di una serie di eventi per la celebrazione del centenario dalla nascita della notissima istituzione internazionale (tra i quali anche quello di Roma del 18 ottobre), le nuove regole Incoterms 2020, la cui entrata in vigore è fissata da gennaio 2020.
- INCOTERMS: LA STORIA
- COSA SONO E COSA NON SONO GLI INCOTERMS
- L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI INCOTERMS
- LE PRINCIPALI NOVITÀ DEGLI INCOTERMS 2020
- CONCLUSIONI
1. INCOTERMS: LA STORIA – Gli Incoterms sono un insieme di termini commerciali standard o, meglio ancora, di standard contrattuali globalmente accettati. La loro funzione è quella di agevolare gli scambi internazionali e di ridurre il rischio di contenziosi agli stessi connessi attraverso la chiara individuazione di costi, rischi, obbligazioni e responsabilità a carico di venditore e compratore in ordine a (i) consegna della merce, (ii) trasferimento dei rischi per danni alla merce o perimento della stessa, (iii) trasporto e assicurazione della merce e (iv) sdoganamento all’esportazione e all’importazione. Nel 1936 la ICC rilasciò la prima versione degli Incoterms, questi vennero poi sottoposti a revisione periodica a partire dal 1953 (dal 1980 la revisione è stata svolta con cadenza decennale), così da rendere i termini contrattuali aggiornati e al passo con il mutare delle esigenze del commercio internazionale. Gli Incoterms 2020 sono il frutto di un processo di revisione durato circa tre anni, curato da un Gruppo di Redazione composto da un insieme selezionato di esperti della ICC, in dialogo costante con i propri associati attraverso la rete dei Comitati Nazionali. Ben quattro bozze hanno preceduto il varo della versione definitiva degli Incoterms 2020.
2. COSA SONO E COSA NON SONO GLI INCOTERMS – Un uso corretto ed informato degli Incoterms presuppone la piena consapevolezza di cosa sono e di cosa non sono gli Incoterms, così da non incorrere in incomprensioni o errori, dalle conseguenze anche molto onerose per le parti.
a. Cosa sono gli Incoterms
Gli Incoterms sono un set standardizzato di undici termini commerciali, individuati con tre lettere, concepite per essere inserite nei contratti di vendita internazionale al fine di regolare:
- obbligazioni di venditore e compratore (es. chi organizza il trasporto o l’assicurazione o chi ottiene i documenti di spedizione o le licenze di esportazione o importazione);
- rischi (i.e. dove e quando il venditore consegna la merce al compratore, trasferendone i connessi rischi);
- spese (su chi grava quale spesa, ad es. di trasporto, di imballaggio, di carico e di scarico, di controllo o per la sicurezza).
Ogni singola regola Incoterms definisce ciascuno di tali aspetti in un elenco di articoli numerati da A1/B1 in poi, laddove gli articoli A designano sempre le obbligazioni del venditore e gli articoli B quelle del compratore.
b. Cosa non sono gli Incoterms
Gli Incoterms non sono un contratto di vendita e non si possono sostituire ad esso, bensì, ove incorporati, ne disciplinano singoli aspetti. Quindi, esulano dal loro ambito di intervento e non vi si deve fare riferimento per tutti quegli aspetti che riguardano il contratto di vendita (anche nell’eventuale fase patologica), i divieti di esportazione o importazione, i diritti di proprietà intellettuale, il trasferimento della proprietà (ad esempio principio consensualistico o contratto reale). Tali aspetti saranno rimessi a quanto specificamente previsto dalle parti nel contratto, anche in relazione alla legge applicabile al rapporto sostanziale (per la quale, in mancanza di un’opzione espressa, si deve guardare alla normativa sovranazionale).
3. L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI INCOTERMS – Il processo di revisione appena ultimato non ha portato ad alcun cambiamento di rilievo nella organizzazione interna degli Incoterms. I termini contrattuali sono rimasti, come già detto, undici (la sola regola DAT è stata soppressa e sostituita con la regola DPU), così come è rimasta in vigore la distinzione nei due macrogruppi di Regole per qualunque modo di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) e Regole per il traporto marittimo e per vie d’acqua interne (FAS, FOB, CFR, CIF).
Allo stesso modo, è rimasta invariata la suddivisione dei due macrogruppi in famiglie di regole, rispettivamente indicate con le lettere E, F, C e D, con le regole di cui alle lettere E e D che si pongono ai due poli estremi con riguardo al punto di consegna della merce, il quale è più vicino al venditore nella regola EXW (Ex Works) e il più vicino possibile al compratore in DAP (Delivered At Place), DPU (Delivered Place Unloaded) e DDP (Delivered Duty Paid).
In posizione intermedia si pongono le regole della famiglia F – FCA (Free Carrier), FAS (Free Alongside Ship) e FOB (Free On Board) – e le regole della famiglia C – CPT (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance Paid To), CFR (Cost and Freight) e CIF (Cost Insurance and Freight) – nelle quali il luogo della consegna si trova dal lato del venditore nel punto in cui inizia il trasporto concordato tra le parti (es. a bordo della nave nelle regole CFR, CIF e FOB, quando la merce è consegnata al vettore in CPT e CIP, quando la merce è caricata sul mezzo di trasporto fornito dal compratore o mettendola a disposizione del vettore nella regola FCA).
4. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEGLI INCOTERMS 2020 – Sotto il profilo generale, gli Incoterms 2020 dedicano, già dall’Introduzione e poi nelle Note esplicative per gli operatori, una maggiore attenzione a tutti quegli aspetti utili ad indirizzare gli operatori verso la scelta della regola Incoterms più adeguata rispetto al contratto di vendita oggetto di negoziazione.
Al di là di questa considerazione generale, rispetto alla versione 2010, le regole Incoterms 2020 presentano novità sostanziali, alcune delle quali anche di assoluto rilievo, che possono essere così sintetizzate:
(a) Polizze di carico con annotazione di messa a bordo e regola Incoterms FCA;
(b) Spese, dove sono elencate;
(c) Diversi livelli di copertura assicurativa nelle regole Incoterms CIP e CIF;
(d) Organizzazione del trasporto anche con mezzo proprio del venditore e del compratore nelle regole Incoterms FCA, DAP, DPU e DDP;
(e) Inclusione degli adempimenti in materia di sicurezza nell’ambito degli obblighi e delle spese di trasporto; (f) Note esplicative per gli Operatori.
Vediamo nel dettaglio le principali novità:
(a) Polizze di carico con annotazione di messa a bordo e regola Incoterms FCA.
Nella vendita internazionale avviene di frequente che il venditore non voglia spedire la merce senza avere la certezza che il prezzo gli sia pagato e che il compratore non intenda pagare senza avere la certezza che gli sia consegnata la merce della qualità e nella quantità concordate. Si è così sviluppata, nel commercio internazionale, la prassi della vendita finanziata, prevalentemente nella forma della lettera di credito, nota anche come credito documentario: essa ha il pregio di garantire (i) al venditore il pagamento del corrispettivo alla consegna della merce e (ii) al compratore di ricevere la consegna della merce della qualità e nella qualità previste.
Nella vendita con lettera di credito, il venditore o il compratore o, più precisamente le rispettive banche di verifica e di emissione, esigono nella prassi una polizza di carico con annotazione di messa a bordo della merce o di consegna della stessa al vettore incaricato, quale documento indispensabile per l’autorizzazione al pagamento del corrispettivo.
Il problema si è posto in particolare nella vendita FCA per via di mare poiché, secondo tale termine Incoterms, il venditore consegna la merce al compratore non appena è caricata sul mezzo di trasporto del vettore presso il punto concordato, in un momento certamente anteriore a quello della messa a bordo della nave: in questi casi, è stato riscontrato come sia molto difficile che il venditore possa ottenere dal vettore una polizza di carico con annotazione di messa a bordo, la quale, in virtù del contratto di trasporto, è generalmente rilasciata solo una volta che la merce sia stata effettivamente caricata a bordo della nave.
Ciò ha comportato ovvi problemi nel rilascio e nell’operatività in concreto delle lettere di credito nella vendita con termine FCA per via marittima, ai quali gli Incoterms 2020 hanno tentato di rimediare.
Nello specifico, gli articoli A6/B6 della regola FCA Incoterms 2020 offrono la possibilità al venditore ed al compratore, se tra loro concordato, di avvalersi di un’opzione aggiuntiva in virtù della quale:
• B6: il compratore deve, a proprio rischio e spese, dare istruzioni al vettore di emettere a favore del venditore un documento che attesti che la merce è stata caricata (come, ad esempio, una polizza di carico con annotazione di messa a bordo);
• A6: il venditore, nel caso in cui il compratore abbia dato istruzioni al vettore di emettere un documento di trasporto ai sensi di B6, deve fornire tale documento al compratore.
Attraverso tale opzione – è da annotare che il venditore adempie all’obbligazione di cui ad A6 della regola Incoterms generalmente avvalendosi di una banca detta di verifica o advising bank – si realizza il duplice scopo di (i) garantire il compratore circa il fatto che la merce sia stata spedita della qualità e nella quantità stabilite e (ii) al venditore di ottenere la liberazione del pagamento da parte della banca emittente prima che la merce giunga a destinazione nel luogo convenuto.
(b) Spese, dove sono elencante.
In ordine alle spese, gli Incoterms 2020 presentano, innanzitutto, una novità di carattere organizzativo-sistematico: la concentrazione in un unico articolo (A9/B9) di ogni singola regola di tutte le spese che ogni singolo termine determina a carico di venditore e compratore. Si tratta, senza dubbio, di una innovazione di non poco conto in quanto consente ai soggetti interessati una più agevole consultazione delle spese a carico ai sensi della singola regola opzionata, mentre, nella versione 2010, quando una spesa era già indicata in un singolo articolo, la menzione della stessa non veniva reiterata negli articoli A6/B6, dedicati alle spese.
(c) Diversi livelli di copertura assicurativa nelle regole CIF e CIP.
Insieme alla revisione degli articoli A6/B6 del termine FCA, questa è l’altra novità sostanziale di maggiore rilievo degli Incoterms 2020, risultato di quello che è stato raccontato come un accesso confronto tra il Gruppo di Redazione ed i Comitati Nazionali.
L’articolo A3 delle regole CIF e CIP Incoterms 2010 ponevano, come opzione “base” delle due regole, l’obbligo in capo al venditore di stipulare, nell’interesse del compratore, un contratto di assicurazione conforme alle Clauses C dell’Institute Cargo Clauses o clausola simili. Le Clauses C dell’Institute Cargo Clauses dettano la copertura assicurativa minima per il trasporto della merce, garantendo solo un ristretto numero di rischi nominati, con esclusione degli altri.
In sede di revisione degli Incoterms si sono scontrate due opposte visioni (i) tra chi riteneva necessario istituire quale opzione di default per entrambi i termini – CIF e CIP – l’obbligo per il venditore di contrarre un’assicurazione all risks ai sensi delle Clauses A dell’Institute Cargo Clauses (che menzionano quelli espressamente esclusi) e chi (per lo più i soggetti coinvolti nel commercio marittimo di materie prime), invece, pensava si dovesse rimanere fermi alla copertura minima di cui alle Clauses C.
Chiaramente il passaggio tout court ad una copertura all risks avrebbe comportato, quale non trascurabile effetto, un incremento del premio a carico del venditore. Il Gruppo di Redazione, quindi, è giunto ad una soluzione che prevede una copertura assicurativa di “base” diversa per i termini CIF e CIP, stabilendo (i) per la regola CIF (maggiormente usata nel commercio marittimo di materie prime) l’obbligo per il venditore di stipulare una copertura assicurativa conforme alle Clauses C dell’Institute Cargo Clauses e (ii) per la regola CIP l’obbligo a carico del venditore di contrarre una copertura assicurativa conforme alle Clauses A dell’Institute Cargo Clauses.
Viene fatta salva la libertà per venditore e compratore di pattuire un livello di copertura assicurativa più esteso per il termine CIF o più ridotto per il termine CIP.
(d) Organizzazione del trasporto da parte del venditore o del compratore con il proprio mezzo in FCA, DAP, DPU e DDP.
A differenza degli Incoterms 2010 – che non contemplavano questa possibilità – la versione 2020 prevede espressamente che in alcuni tipi di scambi commerciali e, specificamente, in quelli cui si applicano le regole FCA, DAP, DPU e DDP, il venditore (nelle regole della famiglia D) o il compratore (in FCA) possano organizzare il trasporto con mezzo proprio, anziché avvalendosi di un vettore.
(e) Variazione della regola DAT in DPU.
Si tratta dell’unica variazione che gli Incoterms 2020 hanno apportato rispetto alla denominazione dei singoli termini. È stata soppressa la regola DAT, la quale prevedeva che il venditore, una volta scaricata dal mezzo di trasporto di arrivo, effettuasse la consegna della merce mettendola a disposizione del compratore presso il terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione convenuto. La Nota Esplicativa a DAT Incoterms 2010 definiva il terminal “ogni luogo, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale”. La regola DAT è stata, quindi, sostituita con la regola DPU, la quale prevede, senza più alcun riferimento specifico al terminal, che il venditore effettui la consegna della merce mettendola a disposizione del compratore scaricata nel luogo di destinazione concordato.
(f) Inclusione degli adempimenti in materia di sicurezza nell’ambito degli obblighi e delle spese di trasporto.
La questione della sicurezza è irrotta in modo prepotente nel commercio internazionale a seguito degli eventi dell’11 settembre 2001. Già gli Inconterms 2010 avevano recepito il problema affrontandolo agli articoli A2/B2 e A10/B10 di ogni regola, relativamente a costi ed informazioni occorrenti per licenze o altre autorizzazione ufficiali all’esportazione e all’importazione.
Il decennio appena conclusosi ha reso più chiare tutte le implicazioni connesse ai rischi per la sicurezza ed ai relativi costi e ha consentito il consolidarsi di prassi di cui il Gruppo di Redazione ha tenuto conto nella revisione appena ultimata.
Da un lato, si è ritenuto che gli adempimenti in materia di sicurezza rientrino tra i requisiti per il trasporto e, quindi, alle connesse obbligazioni è stata dedicata un’apposita sezione negli articoli A4 e A7 di ogni termine Incoterms; dall’altro lato, alle spese per soddisfare tali requisiti, è stata assegnata una posizione di maggior rilievo negli articoli A9/B9, dedicati alle spese.
(g) Note Esplicative per gli Operatori.
Già la versione 2010 recava, all’inizio di ogni regola, una Nota Esplicativa, oggi rinominata Note Esplicative per gli Operatori, le quali non fanno parte della regola, ma svolgono una decisiva funzione “esegetica” volta (i) a supportare gli operatori nell’individuazione del termine Incoterms più congruo al caso di specie e (ii) a fornire un orientamento interpretativo “autentico” a coloro che sono chiamati a decidere o a dare una consulenza su particolari controversie o contratti con clausole Incoterms 2020.
Le Note Esplicative per gli Operatori rappresentano, rispetto alla precedente Nota Esplicativa, una novità di sicuro rilievo perché più dettagliate e, soprattutto, redatte secondo una logica di accresciuto tecnicismo, anche terminologico.
5. CONCLUSIONI
Con gli Incoterms 2020 ICC ha certamente centrato l’obiettivo di offrire alla comunità commerciale internazionale un supporto adeguato all’evoluzione degli scambi transnazionali e, sempre più di frequente, intercontinentali: gli scambi crescono così come aumenta la varietà dei prodotti negoziati, si aprono nuovi mercati, la merce e i dati viaggiano a ritmi sempre più veloci, i rischi per la sicurezza sono sempre maggiori.
Le novità apportate con la revisione appena conclusa rispondono perfettamente alle mutazioni degli ultimi dieci anni. Nuove necessità si paleseranno nel prossimo decennio, mentre quelle già emerse potranno mutare o, addirittura, scomparire: di tali cambiamenti occorrerà prendere buona nota in vista della futura revisione.
Sotto il profilo pratico-operativo, permane in tutta la sua forza, e, anzi, è oggi forse ancor più viva, l’esigenza di una scelta iniziale pienamente informata e consapevole della regola Incoterms più adatta alle esigenze del caso concreto quale fondamentale prevenzione verso l’insorgere di incomprensioni, di distorsioni d’impiego o di difficoltà interpretative sempre foriere di un maggior rischio di fasi patologiche e contenziose del rapporto.