La giustizia civile e del lavoro al tempo del covid19: tra crisi ed opportunita’
La serie di provvedimenti presi dal Governo allo scopo di contrastare la diffusione del virus denominato Covid 19, sta incidendo sulla vita dei cittadini, sul lavoro e sull’amministrazione della giustizia.
In questa breve analisi mi soffermerò sugli effetti che i provvedimenti adottati hanno avuto sulla Giustizia Civile – in particolare del Lavoro – e, più in generale, sulla fase esecutiva dei provvedimenti in materia civile. Ad oggi l’intero mondo giudiziario italiano si trova in una sorta di stand – by, in particolare l’art. 83 del D.L. 18/2020 ha sostanzialmente applicato fuori periodo la normativa in materia di sospensione feriale dei termini giudiziari, ampliando il campo di applicazioni a settori ordinariamente esclusi dalla sospensione come per l’appunto quello del Lavoro.
I giuslavoristi si trovano dunque oggi a confrontarsi con un provvedimento del tutto nuovo e sconosciuto in quest’ambito. La norma tuttavia lascia la possibilità al giudice (evidentemente su istanza di parte) di emettere la c.d. “dichiarazione di urgenza” per i procedimenti la cui trattazione differita produrrebbe un grave pregiudizio alle parti, consentendo in questi casi la trattazione della causa a distanza con modalità cartolare (trattazione scritta) o in videoconferenza.
Tale stato di cose ad oggi, per effetto della proroga introdotta dall’art. 36 del D.L. 23 del 08 aprile 2020, durerà fino all’11 maggio p.v.
CORONAVIRUS LA “FASE DUE” ANCHE PER LA GIUSTIZIA ITALIANA
A partire dal 12 maggio, salvo ulteriori proroghe, si dovrebbe passare alla c.d. “fase due” che dovrebbe durare quantomeno fino al 30 giugno. In tale fase è prevista l’applicazione generalizzata ai procedimenti civili dei protocolli per la trattazione a distanza delle udienze, lì dove non è richiesta la presenza personale di parti diverse dai difensori, il tutto fermo “l’invito” al rinvio delle udienze a date successive al 30 giugno. In sintesi, questo è il quadro nell’ambito del quale ci troviamo ad operare oggi.
MODALITÀ DI ACCESSO
I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale si autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
L’analisi degli effetti dei provvedimenti adottati sul settore giustizia non può prescindere dal rammentare il dolente punto di partenza. Come è noto, alcuni Tribunali italiani – in particolare in materia civile – sono gravati da un carico di arretrati che pesano come un macigno sull’auspicata celerità dei processi, con buona pace dei vari Ministri succedutisi nel tempo che, attraverso l’introduzione di strumenti c.d. “deflattivi”, hanno tentato, ciascuno a suo modo e raramente con successo, di azzerare o quantomeno ridurre il carico di arretrati per consentire una celere gestione dei contenziosi degna di un Paese civile.
In siffatta situazione è di tutta evidenza come lo stop di tre/quattro mesi imposto dall’emergenza sanitaria, per effetto dell’accumularsi di un ulteriore enorme numero di procedimenti arretrati, potrebbe avere effetti devastanti sul sistema giudiziario, ciò soprattutto nei Fori più piccoli in quanto meno attrezzati in termini di risorse e personale. Ci si può dunque legittimamente porre la domanda se, con un efficiente uso gli strumenti tecnologici oggi a disposizione dell’amministrazione della giustizia ed un coinvolgimento diverso e più attivo dell’avvocatura, l’emergenza COVID 19 si possa trasformare in un’opportunità. A mio avviso la risposta al quesito, con riferimento al settore civile ed in particolare del lavoro, potrebbe senz’altro essere positiva e tenterò nel prosieguo di spiegare perché.
Alcune preliminari considerazioni:
a) Il processo telematico è ormai una realtà consolidata nel nostro Paese ed in particolare, per quanto di mia diretta esperienza, la giustizia del lavoro ne favorisce ed incentiva l’utilizzo. La maggioranza dei fascicoli di recente iscrizione è telematica, i documenti sono consultabili da remoto e l’accesso alle cancellerie è sostanzialmente limitato al ritiro dei titoli esecutivi;
b) Il rito del lavoro è da sempre improntato alla celerità, all’oralità e all’immediatezza;
c) Le decisioni sono provvisoriamente esecutive ma, ad oggi, per porre in esecuzione il titolo (sentenza, ordinanza o decreto ingiuntivo) è necessario ritirarlo fisicamente dotato di formula esecutiva presso la cancelleria e quindi rivolgersi agli Ufficiali Giudiziari per il compimento degli atti esecutivi (pignoramenti).
Ciò posto, a mio avviso, senza pretesa di esaustività, i correttivi che potrebbero essere efficacemente introdotti per garantire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria ed anzi migliorarne notevolmente le prestazioni sono i seguenti:
● Si potrebbe rendere obbligatorio senza eccezioni il deposito telematico anche degli atti introduttivi dei giudizi (ad oggi con riferimento ai giudizi ordinari tale obbligo vige solo per gli atti endoprocedimentali);
● la trattazione scritta o a distanza delle udienze potrebbe diventare la regola salvo eccezioni di volta in volta valutate dal giudice anche su istanza di parte (ad esempio si potrebbe ritenere opportuno incontrare personalmente le parti per procedere al tentativo di conciliazione o all’interrogatorio formale, piuttosto che escutere i testimoni direttamente etc.). In particolare, con riferimento al rito del lavoro sarebbe preferibile l’utilizzo dello strumento della videoconferenza posto che l’intero processo è improntato al principio dell’oralità e dell’immediatezza;
● le udienze di discussione e decisione nonché quelle per la precisazione delle conclusioni potrebbero essere eliminate assegnando alle parti un termine per il deposito delle note conclusive scritte, a seguito delle quali il giudice ben potrebbe emettere la decisione senza necessità di un ulteriore passaggio in aula;
● con riferimento alla fase successiva all’emissione del provvedimento, si potrebbe finalmente introdurre l’esecutività telematica del titolo, consentendo agli avvocati di attestare la conformità del titolo esecutivo all’originale contenuto nel fascicolo telematico;
● Per quanto attiene poi all’esecuzione sarebbe ragionevole consentire agli avvocati di provvedere personalmente alla notifica degli atti di pignoramento presso terzi che, come noto, costituiscono la gran parte delle procedure esecutive pendenti, limitando l’intervento degli Ufficiali Giudiziari a specifici casi.
Un ulteriore passo verso la semplificazione e l’efficientamento del sistema potrebbe essere costituito da un’auspicabile e massiva implementazione delle PEC:
– per quanto concerne la Pubblica Amministrazione, provvedendo finalmente all’inserimento di tutti gli indirizzi PEC nel REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), cosa incredibilmente non avvenuta all’indomani dell’esclusione del registro IPA da quelli validi ai fini dell’individuazione degli indirizzi PEC ove effettuare le notifiche;
– per le aziende, consentendo alle CCIAA di effettuare controlli e verifiche puntuali sull’effettiva esistenza e funzionamento degli indirizzi indicati nelle visure camerali, provvedendo, lì dove necessario, all’attribuzione d’ufficio di un indirizzo PEC;
– per i privati, dotando tutti i cittadini in modo gratuito di un indirizzo PEC con le relative istruzioni d’uso.
NUOVI POSSIBILI SCENARI ANCHE PER LA GIUSTIZIA CIVILE E DEL LAVORO
Ad avviso di chi scrive, tali interventi (introducibili da subito e a costo zero) potrebbero essere utili a favorire un notevole efficientamento della giustizia civile ed in particolare del lavoro, consentendo così, attraverso l’impegno di ciascuno degli operatori del settore, di recuperare il terreno perduto a causa dall’emergenza sanitaria.
Il processo civile, per essere efficace ed efficiente assicurando una corretta amministrazione della giustizia funzionale alla garanzia dei diritti ed alla correttezza delle relazioni sociali ed economiche, dovrebbe rispondere a tre criteri fondamentali: legalità, celerità e prevedibilità dell’esito.
Al di fuori dei procedimenti giudiziali, sarebbe inoltre auspicabile l’implementazione, anche per le controversie in materia di lavoro, dello strumento dell’Arbitrato, in quanto certamente idoneo ad assicurare una corretta amministrazione della giustizia in tempi rapidi e con un elevato livello di specializzazione attraverso il coinvolgimento degli avvocati in funzione di arbitri oltre che di difensori.
L’ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
L’arbitrato, se incentivato attraverso strumenti quali la leva fiscale e/o un contributo pubblico ai costi della procedura, potrebbe rappresentare un formidabile strumento deflattivo potenzialmente idoneo a costituire una valida alternativa al ricorso ai Tribunali senza in alcun modo limitare i diritti delle parti.
Oggi stiamo vivendo una situazione di difficoltà del tutto eccezionale dalla quale si può uscire con successo attraverso uno sforzo altrettanto eccezionale da parte di tutti, che consenta al Paese ed in particolare al sistema giustizia di fare quel salto di qualità in termini di efficienza che da tempo si auspica.
Eugenio Aurisicchio
Partner