ll 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per una durata di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Per inciso, siamo in presenza di una emergenza quando sussiste una minaccia immediata per il benessere, ossia la vita, la salute, la proprietà e l’ambiente. Nel caso di specie, parliamo di un’emergenza collegata ad eventi calamitosi di tipo C, necessitanti di interventi a livello nazionale.
Nella Delibera emanata, il Consiglio dei Ministri ha stanziato cinque milioni di euro volti a far fronte ai primi interventi e ha attribuito poteri di decretazione alla Protezione Civile.
I PROVVEDIMENTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID-19
Dal 23 febbraio 2020 ad oggi, stante l’aggravamento della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con otto Decreti (di seguito anche “DPCM”, trattasi di atti di secondo grado che vengono emessi direttamente dal Presidente senza visti e controlli da parte delle Camere), accompagnati da quattro Decreti Legge (di seguito anche “DL” o “ Decreto” atto normativo provvisorio avente forza di legge, adottato in caso di necessità ed urgenza dal Governo) attualmente in corso di conversione in legge da parte del Parlamento. Dei vari DPCM emanati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, il più significativo resta senza dubbio il DPCM del 9/3/2020 (preceduto dal Decreto Legge n. 14 in pari data), noto come il Decreto #iorestoacasa con cui l’Italia è stata resa interamente “zona rossa” e sono state attuate misure restrittive alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
Accanto a tutti questi Decreti del Presidente del Consiglio e Decreti Legge, sono state emanate anche una serie di ordinanze a livello regionale e alcuni decreti direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile.
ART.16 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
Questa prolifera attività normativa si è resa necessaria, in prima battuta, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, attuando una serie di limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini, diritto costituzionalmente garantito
dall’articolo 16 della Costituzione suscettibile di contenimento solo per motivi di sanità e di sicurezza come, appunto, nel caso di specie.
La limitazione della libertà di circolazione è stata collegata a conseguenze di tipo sanzionatorio penalistico connesse alla violazione dei divieti imposti dai vari decreti. E’, quindi, ormai principio consolidato – in questo momento di deliberata emergenza nazionale – che ciascun cittadino possa “liberamente” circolare nel territorio italiano solo in presenza di uno spostamento determinato da: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
In caso di inottemperanza delle misure adottate, ogni cittadino è sanzionabile per il reato di cui all’art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
BREVE SINTESI DEL DECRETO “CURA ITALIA” (D.L. 18 DEL 17/03/2020)
Andiamo ad analizzare il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, denominato:
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica del COVID-19, decreto anche noto come Decreto Cura Italia
Il Decreto è stato emanato, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione e visti Decreti Legge n. 6 del 23/2/20 (convertito con modificazioni in Legge 5/3/20 n. 13), n. 9 del 2/3/20, n. 11 del 8/3 e n. 14 del 9/3 2020.
Composto di 127 articoli, il maxi-decreto reca disposizioni che si pongono l’obiettivo di
- proteggere la salute dei cittadini
- sostenere il sistema produttivo
- salvaguardare la forza lavoro
La risposta che il Governo fornisce a questa emergenza è volta chiaramente a frenare la crescita del contagio, ma anche ad evitare che vi sia una caduta necessaria e temporanea del prodotto e che ciò abbia effetti permanenti travolgendo così tutte le attività produttive e disperdendo in modo incontenibile il capitale umano.
Il Decreto, quindi, mobilita tutte quelle che sono le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza, garantendo una dotazione adeguata di personale, di strumenti e di mezzi al sistema sanitario ma anche alla Protezione civile e alle forze di polizia.
Vengono così stanziati 25 miliardi di euro a contenimento dell’emergenza e, contestualmente, vengono mobilitati finanziamenti per 350 miliardi di euro.
Nello stesso tempo, nel Decreto vengono adottati tutti quei provvedimenti necessari per affrontare l’impatto economico dell’emergenza sia sui lavoratori che sulle famiglie che sulle imprese.
Più nello specifico, le misure previste nel Decreto possono distinguersi in:
1. Misure di sostentamento del Servizio Sanitario Nazionale (artt. 1-22): tali misure, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie determinate dall’emergenza, nel loro complesso si pongono l’obbiettivo di potenziare tutto il settore sia in termini di risorse che di mezzi, con introduzione di maggiori tutele. Vengono, pertanto, previsti: finanziamenti all’aumento dei posti di letto nelle terapie intensive e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa); incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, potenziamento delle strutture sanitarie anche della Sanità militare con arruolamento di medici ed infermieri militari, previsioni in materia di sperimentazione dei medicinali e dei dispositivi medici per l’emergenza COVID-19.
2. Misure a sostegno del lavoro (artt. 23-48): tali misure hanno come scopo quello di estendere a livello nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Introdotte norme in tema di trattamento di integrazione salariale, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga (con estensione a livello nazionale e a tutti i settori produttivi); previsti congedi parentali straordinari ed indennità per lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato nonché indennità per alcune categorie di lavoratori autonomi. Introdotte anche indennità per i lavoratori del settore cultura e spettacolo, oltre che indennità per i collaboratori sportivi. Prevista la sospensione dei licenziamenti e delle procedure già avviate alla data del 23/2/2020. Previste, a carico delle amministrazioni pubbliche, ed in forma individuale, le prestazioni e i servizi educativi e scolastici socioassistenziali.
3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49-59): tali misure vengono disposte a favore delle imprese, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Troviamo la costituzione del Fondo di Garanzia per le PMI; l’estensione dell’accesso al Fondo solidarietà dei mutui prima casa (Fondo Gasparrini) per lavoratori autonomi e liberi professionisti in presenza di dati presupposti; l’erogazione di liquidità, l’accesso facilitato al credito nonché le misure di sostegno finanziario alle imprese micro, piccole e medie anche con la previsione di moratorie straordinarie sino al 30/9/2020 e possibilità di rinegoziazione dei prestiti esistenti.
4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60-71): scopo di tali misure è, in particolare, quello di garantire una sospensione dei pagamenti, fiscali, previdenziali e contributivi. Più in particolare viene prevista la rimessione in termini per i versamenti fiscali dal 16/ al 20/3; la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi delle assicurazioni obbligatorie; la sospensione dei termini per le attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate dall’8/3 al 31/5; la sospensione dei versamenti in favore dell’agente di riscossione. Previsti premi per i lavoratori dipendenti (bonus 100 euro); indennità per i lavoratori autonomi; crediti di imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro fino al 50% e con un tetto massimo di 20.000 euro; crediti di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per le locazioni di immobili categoria C/1; proroghe dei versamenti nel settore dei giochi.
5. Misure varie per fronteggiare emergenza (artt. 71-127): in particolare, viene istituito un Fondo per la promozione integrata con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020 volto a realizzare una serie di iniziative finalizzate alla promozione e al sostegno dell’internazionalizzazione del Sistema Paese. Vengono adottare misure urgenti per il trasporto aereo, per il settore agricolo e della pesca; misure volte al potenziamento di infrastrutture e ad assicurare la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica. In questo Titolo troviamo anche misure urgenti volte a contenere gli effetti dell’emergenza nell’ambito della giustizia, mediante sospensione dei termini processuali, limitazione all’accesso negli uffici e rinvii di udienze (settori civile e penale dal 9/3 al 15/4/2020; settori giustizia tributaria e amministrativa dall’8/3 al 15/4/2020). Prevista la sospensione al 31/5/2020 del pagamento dei canoni concessori da parte degli Enti locali; adottate misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale; previsti, inoltre, fondi di 70 milioni di euro per la sanificazione degli ambienti pubblici e fondi di 85 milioni di euro per le piattaforme e i dispositivi per la didattica a distanza. Introdotte anche misure volte al ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e finalizzate alla prevenzione di diffusione del COVID-19 nelle carceri. Vengono introdotte nel settore pubblico, misure straordinarie in tema di lavoro agile e di esenzione dal servizio nonché di sospensione delle procedure concorsuali. Ed infine, prevista la proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali a non oltre sessanta giorni dopo la cessazione dell’emergenza; disposta una proroga di sei mesi per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
Queste in forma schematica le misure adottate dal Governo con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 già in vigore dal 17 marzo 2020.
Sicuramente, a parere di chi scrive, a questo provvedimento legislativo, in attesa di conversione in Legge, faranno seguito ulteriori provvedimenti necessari a specificare, ampliare e razionalizzare le previsioni ivi contenute.
Si auspica inoltre che, in sede di conversione, il Decreto possa subire delle modificazioni, delle correzioni e degli aggiustamenti, in considerazione di una serie di criticità individuate nello stesso, a giudizio di chi scrive, e che saranno oggetto di un successivo approfondimento.