Liquidazione in natura nelle societa’ di persone

La liquidazione in natura della quota del socio receduto nelle società di persone: tra datio in solutum e possibile reviviscenza del diritto al controvalore in denaro.

  1. Introduzione. 
  2. Il diritto di recesso.
  3. La liquidazione della quota del socio receduto.
  4. L’accordo per la liquidazione della quota in natura e l’inadempimento della prestazione “diversa”: possibile reviviscenza del diritto del socio uscente al controvalore in denaro ed effetti sulla sua prescrizione.
  5. 1. Introduzione. – L’approfondimento riguarda la disciplina del diritto di recesso del socio nell’ambito delle società di persone con tutti i connessi profili problematici. In particolare, saranno oggetto di esame le fattispecie di recesso e le modalità di esercizio e di efficacia dello stesso nonché la fase successiva relativa al diritto del socio uscente alla liquidazione della quota. In particolare, sarà analizzata la possibilità per la società e per il socio receduto di concludere un accordo per la liquidazione della quota in natura attraverso la corresponsione di una quota proporzionale dei beni sociali e si indagherà la natura di tale accordo nell’ottica della possibile reviviscenza del diritto del socio uscente a ricevere il controvalore in denaro. Il vaglio di tale ultimo aspetto e le connesse soluzioni riverberano decisivi effetti sulla prescrizione del diritto del socio receduto a ricevere il controvalore in denaro nell’ipotesi in cui, ad esempio, la convenzione per la liquidazione in natura rimanga inadempiuta e sia, conseguentemente, dichiarata risolta. 
     
    2. Il diritto di recesso. – Il recesso del socio di società di persone è stato normato solo con l’introduzione del codice civile del 1942. Nel codice di commercio del 1882, il recesso, inteso come cessazione volontaria del vincolo sociale per il socio uscente, era istituto riservato alla disciplina delle società per azioni, mentre alcunché era previsto per le società di persone.
     
    Sotto il profilo soggettivo, il recesso è il potere del socio di determinare, per il tramite di una manifestazione di volontà a ciò diretta, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla sua persona. Si configura, quindi, alla stregua di un diritto soggettivo e, più specificamente, di un diritto potestativo in quanto, attraverso il suo esercizio, il titolare è in grado di creare una nuova situazione giuridica (i.e. scioglimento del vincolo sociale) nei confronti di chi (i.e. gli altri soci), destinatario di quella manifestazione di volontà, è vincolato ai relativi effetti, senza potervisi opporre. E’, altresì, un diritto personale, nel senso che il recesso deve necessariamente provenire dal socio o da un suo procuratore speciale[1](non può essere esercitato da terzi, neppure in via surrogatoria exart. 2900 c.c.), ed indivisibile in quanto non può avere ad oggetto una porzione della partecipazione, ma deve investire necessariamente l’intero rapporto. Ancor più nel dettaglio, il recesso si estrinseca in un atto unilaterale recettizio, per la cui efficacia non occorre il consenso degli altri soci, ai quali deve essere solo portato a conoscenza. Non è, inoltre, soggetto a formalità particolari: il recesso può consistere in un atto scritto o derivare da una dichiarazione orale, così come risultare da comportamenti concludenti che siano incompatibili con la volontà di restare in società. E’ sufficiente, dunque, che dal contegno (espresso o tacito) del socio se ne evinca in modo inequivoco l’intendimento di sciogliersi dal vincolo sociale e che tale contegno sia reso conoscibile agli altri soci. Su di un piano più strettamente pratico, non si può non rilevare come l’art. 2285, comma 3, c.c. chieda espressamente che il recesso sia comunicato agli altri soci, dovendosi ricavare dal tenore della norma il chiaro indice sintomatico di come la comunicazione costituisca l’ineludibile dato di apparenza del negozio di recesso. In altri termini, allorquando l’atto di recesso si connoti strutturalmente come comunicazione esso è senza dubbio idoneo a produrre l’effetto dello scioglimento del vincolo sociale; parimenti, tutto ciò che non possa essere considerato formalmente e strutturalmente come comunicazione appare inidoneo a tale effetto. Va da sé che, ribadita l’assenza di requisiti formali ad substantiam, l’atto scritto è sicuramente (più) adeguato ad esprimere un recesso valido ed efficace, soprattutto sotto il profilo probatorio della ricezione della dichiarazione da parte dei suoi destinatari e del controllo delle ragioni ad esso sottese[2]. Per concludere sul punto, nulla esclude che i soci, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, possano stabilire nel contratto sociale non solo casi particolari di recesso, secondo quanto previsto dall’art. 2285, comma 2, c.c., ma anche forme specifiche, a pena di invalidità della connessa manifestazione di volontà.
     
    Sotto il profilo oggettivo, cioè come fattispecie di scioglimento del rapporto contrattuale, il recesso costituisce, invece, una chiara deroga al principio consensualistico sancito dall’art. 1372, comma 1, c.c., secondo cui il contratto non può sciogliersi che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Tale deroga affonda le proprie radici nell’esigenza di tutelare la libertà individuale, che sarebbe esclusa dalla perpetuità del vincolo contrattuale, e, con particolare riferimento al contratto di società, rinviene la propria ratio nella tutela della libertà di iniziativa economica, garantita anche nel suo aspetto negativo di libertà di rinunciare all’esercizio, in comune con altre parti, di un’attività economica già avviata. 
     
    Il recesso del socio della società di persona costituisce, per l’appunto, una delle fattispecie in cui lo scioglimento del contratto avviene per cause ammesse dalla legge, che poi lascia spazio anche all’autonomia delle parti. La norma a cui è demandata tale previsione è, per l’appunto, l’art. 2285 c.c..
     
    L’art. 2285 c.c. contempla due fattispecie di recesso del socio, rispettivamente enucleate nel comma 1 e nel comma 2 della norma appena richiamata: il recesso ordinario o ad nutum, esercitabile quando il contratto di società è stato stipulato a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci; il recesso straordinario, esercitabile nei casi previsti dal contratto sociale o alla ricorrenza di una giusta causa. Alle due ipotesi di recesso è, poi, associato un diverso regime di efficacia dell’atto, che può essere evinto dal terzo comma dell’art. 2285 c.c.. 
     
    Il recesso ad nutum è possibile solo in presenza di società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. E’ stipulata a tempo indeterminato la società il cui atto costitutivo rechi la previsione di un termine che ecceda la normale vita umana o che alcunché disponga sulla durata del vincolo sociale[3]. E’, invece, contratta per tutta la vita di uno dei soci la società il cui atto fondativo preveda una durata coincidente con la vita di uno dei soci, fissi un termine così lontano che, tenuto conto dell’età anagrafica dei soci, lo stesso superi presuntivamente la vita di anche uno solo di essi o contempli un oggetto sociale il cui raggiungimento richieda un tempo superiore alla vita di uno dei soci. In tutti questi casi, la legge consente al socio di sciogliersi liberamente dal vincolo sociale, con il solo onere del preavviso di tre mesi di cui al comma terzo dello stesso art. 2285 c.c.[4]. In altri termini, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 2285 c.c. consente al socio di esercitare il diritto di recesso dal vincolo sociale ad nutum, differendone, però, l’efficacia alla decorrenza dei tre mesi dalla ricezione della comunicazione da parte degli altri soci. Si deve ritenere, altresì, che l’autonomia dei paciscenti possa incidere sull’esercizio del diritto di recesso ad nutum, ponendovi dei limiti (ad esempio preavviso superiore a tre mesi o divieto di recedere prima di un dato termine), senza, però, poterlo mai esautorare di ogni contenuto. 
     
    Il comma 2 dell’art. 2285 disciplina, invece, la diversa fattispecie del recesso esercitato in uno dei casi indicati nel contratto sociale oppure in presenza di una giusta causa. Circa la prima ipotesi, la legge lascia all’autonomia dei contraenti la previsione di casi di recesso ulteriori rispetto a quelli espressamente tipizzati dalla norma, consentendo loro di determinarne modi di esercizio e tempi di efficacia, salvo il limite dell’esclusione del diritto stesso. Per quanto concerne, invece, il recesso per giusta causa, la comunicazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti integranti la giusta causa di recesso: una volta portata a conoscenza degli altri soci, essa è produttiva dei propri effetti, mentre spetterà ai destinatari contestarne eventualmente contenuto e legittimità dinanzi all’autorità giudiziaria. Relativamente alla connotazione del concetto di giusta causa di recesso, lo stesso va individuato nella reazione del socio uscente ad un illegittimo comportamento degli altri soci determinativo della violazione di obblighi contrattuali o dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza e di correttezza e che sia, quindi, tale da incrinare quel rapporto fiduciario tra contraenti indispensabile nell’ambito di una società a base eminentemente personale[5]: deve, in ogni caso, trattarsi di un fatto grave, sopravvenuto alla conclusione del contratto sociale, perdurante alla data di efficacia del recesso e del tutto estraneo alla sfera volitiva del socio uscente. Il recesso convenzionale ed il recesso per giusta causa hanno efficacia immediata in quanto non contemplati nella previsione del comma terzo dell’art. 2285 c.c., che rinvia solo al primo comma della stessa disposizione normativa. Il che, d’altra parte, appare senz’altro logico e coerente rispetto all’ipotesi del recesso esercitato per giusta causa visto e considerato che tale fattispecie ricorre, per l’appunto, in presenza di condotte degli altri soci tali da pregiudicare irrimediabilmente l’affidamento del socio uscente e, quindi, da renderne impossibile o pericolosa la permanenza nella compagine sociale. In guisa che, ove la giusta causa di recesso sia dedotta in sede giudiziaria in via di affermazione o di contestazione della stessa[6], il relativo accertamento, una volta coperto da giudicato, non potrà che avere natura dichiarativa e, quindi, retroagire quanto agli effetti al momento della dichiarazione di recesso[7]. Va chiarito, poi, che la mancata previsione di un termine di preavviso per le fattispecie di recesso di cui all’art. 2285, comma 2, c.c. non è in alcun ostativo a che il contratto sociale ne rechi l’introduzione. A favore di tale ricostruzione militano una serie di considerazioni. Innanzitutto, l’art. 2285, comma 3, c.c. non stabilisce un termine di preavviso per le ipotesi di recesso di cui al comma secondo, ma neppure vieta che esso sia contemplato. In secondo luogo, sotto il profilo pratico-operativo, l’introduzione nel contratto sociale di un termine di preavviso in caso di recesso convenzionale o per giusta causa appare addirittura consigliabile in ossequio al principio di conservazione dell’organismo societario, poiché consentirebbe agli altri soci di rimuovere il fatto che ha determinato il recesso o di conferire alla società un nuovo assetto.
     
    3. La liquidazione della quota del socio receduto. – Al recesso del socio, sia esso ad nutum, convenzionale o per giusta causa, segue il diritto del recedente ad avere la liquidazione della propria quota. La fattispecie è disciplinata dall’art. 2289 c.c. che, nel suo complessivo ordito, statuisce il diritto del socio uscente al controvalore in denaro (comma 1), ne disciplina i criteri di determinazione (comma 2), stabilisce circa la partecipazione del socio recedente agli utili e alle perdite connesse alle operazioni in corso al momento dello scioglimento del vincolo sociale (comma 3) e fissa i termini della liquidazione stessa (comma 4). Il soggetto obbligato è la società, la quale è, quindi, legittimata passivamente rispetto all’azione eventualmente promossa dal socio receduto ai sensi dell’art. 2266 c.c.: i soci superstiti possono essere citati solo se illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, salvo il beneficio della preventiva escussione della società secondo quanto dettato per i singoli tipi di società su base personale dagli artt. 2267, 2268 c.c., 2304 e 2315 c.c.. Ne discende che quando il socio uscente debba agire giudizialmente per la liquidazione della propria quota egli dovrà senz’altro intimare la società, mentre potrà, ma non dovrà, evocare nel processo i singoli soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali in quanto non litisconsorti necessari nella relativa controversia[8].
     
    L’art. 2289, comma 1, c.c. prevede che il socio uscente e i suoi eredi hanno diritto solo ad una somma di denaro. Il diritto al controvalore in denaro è, però, disponibile da parte del socio, il quale può pattuire con la società anche una modalità alternativa di soddisfacimento, ad esempio mediante l’attribuzione da parte della società di una quota proporzionale dei beni sociali. Ciò è possibile solo con il consenso del socio receduto, mentre è escluso che la società possa pretendere di riconoscere a quest’ultimo una liquidazione in natura. Inoltre, poiché il diritto del socio uscente è di vedersi attribuita una somma di denaro, il correlativo obbligo in capo alla società si configura necessariamente come debito di valuta e, come tale, soggetto al principio nominalistico di cui all’art. 1277: pertanto, la svalutazione monetaria sulla somma calcolata exart. 2289 c.c. sarà dovuta solo dopo il decorso infruttuoso del termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma della stessa norma e solo a seguito della costituzione in mora del debitore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.; indipendentemente dalla costituzione in mora del debitore, sul controvalore della quota sono, invece, dovuti gli interessi dal giorno di scadenza del termine exart. 2289, ultimo comma, c.c. divenendo da tale data il credito del socio receduto liquido ed esigibile (art. 1282, comma 1, c.c.). 
     
    Si è già anticipato che, rispetto ai criteri di liquidazione, dispone l’art. 2289, comma 2, c.c. ai sensi del quale la liquidazione deve essere fatta sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Innanzitutto, va chiarito che tale giorno si identifica necessariamente con il momento in cui diviene efficace la dichiarazione di recesso: e, quindi, decorso il preavviso, per le ipotesi di recesso ad nutumovvero immediatamente nei casi di recesso convenzionale o per giusta causa (e sempre che i soci non abbiano convenuto, anche per tali fattispecie, l’osservanza di un termine di preavviso). Inoltre, appare chiaro dal piano tenore del dettato normativo che, salva espressa diversa manifestazione di volontà di tutti i soci – la situazione patrimoniale non può essere redatta sulla scorta dei dati dell’ultimo bilancio di esercizio né, tantomeno, secondo i criteri prudenziali di cui agli artt. 2423 ss. c.c. per la redazione del bilancio di esercizio (che ha lo scopo di rappresentare l’utile o la perdita di un’impresa in funzionamento). La situazione patrimoniale rilevante ai sensi del comma 2 dell’art. 2289 c.c. è configurabile alla stregua di un bilancio straordinario la cui finalità è quella di esprimere l’effettiva consistenza patrimoniale della società nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento del vincolo sociale[9]. Il criterio più comune di redazione di tale situazione patrimoniale è quello del patrimonio netto rettificato per cui tutte le componenti patrimoniali presenti alla data del recesso dovranno essere prese in considerazione e poi riespresse ai valori di mercato correnti a quella data. Tra tali componenti andrà considerato anche l’avviamento[10], la cui valutazione deve essere ancorata alle concrete attitudini produttive dell’azienda nella sua realtà dinamica alla data di scioglimento del rapporto, attualizzando i risultati economici delle passate gestioni e le prudenti previsioni dei rendimenti futuri: l’avviamento esprime la probabilità, fondata su elementi presenti o passati, ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti derivati dall’apporto conferito dal socio uscente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale. L’onere della prova afferente alla effettiva consistenza patrimoniale della società nel giorno di scioglimento del rapporto incombe sulla società e grava sugli amministratori, quali soggetti obbligati al rendiconto, l’obbligo di fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione della gestione. Tale conclusione è espressione del principio di vicinanza della prova per cui soltanto i soci superstiti sono in grado, attraverso la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del vincolo sociale e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. Il mancato assolvimento di tale onere costituisce elemento di valutazione da parte del giudice exart. 116 c.p.c. e può indurlo a disporre una consulenza tecnica d’ufficio volta a supportare la propria decisione sulla liquidazione della quota[11].
     
    L’art. 2289, comma 3, c.c., infine, pone a favore e a carico del socio uscente gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso alla data del recesso. Al riguardo, basta precisare che per operazioni in corso devono intendersi tutte quelle situazioni che trovino comunque la loro origine necessaria ed inevitabile in rapporti giuridici preesistenti alla data dello scioglimento, sebbene la loro definizione sia intervenuta in un momento successivo[12]. Il diritto del socio uscente a concorrere agli utili delle operazioni in corso si configura come un diritto autonomo da quello alla liquidazione della propria quota cosicché, venendosi esso a definire nella sua esistenza e nel suo contenuto solo nel momento in cui l’operazione si conclude, è quest’ultimo il dies a quoper la decorrenza del termine di prescrizione. 
     
    4. L’accordo per la liquidazione della quota in natura e l’inadempimento della prestazione “diversa”: possibile reviviscenza del diritto del socio uscente al controvalore in denaro ed effetti sulla sua prescrizione. – Si è detto che il diritto del socio receduto a ricevere una somma di denaro corrispondente al valore della propria quota di partecipazione al capitale è liberamente disponibile da parte del suo titolare[13]. Egli può, quindi, accettare che la liquidazione della propria quota avvenga in natura e che la società gli attribuisca, in luogo del controvalore in denaro, una quota proporzionale dei beni sociali oppure una rendita o una partecipazione agli utili. Ciò può avvenire attraverso una pattuizione a ciò diretta, inserita direttamente nel contratto sociale, ovvero in forza di una convenzione successiva, che potranno prevedere anche diversi criteri, tempi o modalità di pagamento mediante, ad esempio, una rateizzazione oltre il termine semestrale di cui all’art. 2289, ultimo comma, c.c. o un abbreviamento del termine stesso[14]. Con particolare riferimento al caso in cui il socio receduto, la società e i soci superstiti concordino che la liquidazione della quota abbia luogo in natura mediante l’assegnazione di beni appartenenti al patrimonio sociale, va detto che tale forma di scioglimento è generalmente convenuta al momento del recesso quando la società e i soci superstiti non abbiano sufficienti disponibilità liquide per corrispondere il controvalore in denaro e il socio uscente abbia interesse a ricevere determinati beni sociali. 
     
    Questione dirimente è quella relativa alla natura dell’eventuale accordo tra i soci in deroga all’art. 2289, comma 1, c.c.. A ben vedere, una tale convenzione potrebbe essere sussunta almeno sotto due distinte fattispecie astratte: la datio in solutumexart. 1197 c.c. e la novazione oggettiva exart. 1230 c.c.. E’ chiaro che lo stabilire a quale di tali previsioni normative appartenga un simile patto assume un’importanza centrale alla luce dei diversi effetti che scaturirebbero dalle sempre possibili vicende patologiche del negozio giuridico: si pensi, ad esempio, al caso in cui, accordatisi per l’assegnazione al socio receduto di una parte dei beni del patrimonio sociale in luogo del controvalore in denaro della quota, l’accordo resti inadempiuto e venga dichiarato giudizialmente risolto all’esito di un lungo contenzioso. In tal caso, il socio receduto come potrebbe veder realizzato il proprio diritto alla liquidazione della quota? Il venir meno della convenzione che effetti avrebbe sul diritto originario al controvalore in denaro? E quali effetti sulla prescrizione di tale diritto, che, lo si anticipa, è quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c. e decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art. 2289, comma 4, c.c.[15]? Tutte domande che avrebbero risposte diverse al variare della soluzione che si intendesse dare alla questione centrale della natura del patto con cui i soci e la società si accordassero per una diversa modalità di liquidazione della quota. 
     
    La novazione oggettiva è il contratto per mezzo del quali le parti determinano l’effetto estintivo di un rapporto ancora (o non del tutto) attuato mediante la sostituzione dell’obbligazione originaria e la contestuale costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio con oggetto o titolo diverso. Questo è quanto si evince dal comma 1 dell’art. 1230 c.c., il cui comma 2 dispone che la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Sono due, quindi, gli elementi essenziali della novazione oggettiva: l’aliquid novi e l’animus novandi. L’aliquid novisi connota come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto e non può consistere nella semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della prestazione preesistente. L’animus novandi consiste, invece, nella inequivoca e comune volontà delle parti del rapporto originario di determinarne l’estinzione mediante la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio e di autonome situazioni giuridiche ad esso connesse. Si può dire che, se l’aliquid novirischia di sovrapporre il fenomeno novativo-estintivo di cui all’art. 1230 alla prestazione in luogo dell’adempimento exart. 1197 c.c., a dirimere tale possibile sovrapposizione è certamente l’indagine sull’animus novandi. La novazione oggettiva è, dunque, uno dei possibili modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. Ne consegue che tutte le vicende relative all’accordo novativo, incluse quelle patologiche, non riguarderebbero più l’obbligazione originaria, bensì il nuovo rapporto, sorto in sostituzione al preesistente: qualora l’accordo novativo venisse posto nel nulla, per accordo delle parti o su sentenza del giudice, l’obbligazione originaria rivivrebbe, ma ex nunc. Trasponendo questi concetti all’eventuale accordo in deroga all’art. 2289, comma 1, c.c., ne discenderebbe che il diritto del socio receduto a vedersi riconosciuto il controvalore in denaro della propria quota e la connessa obbligazione della società a provvedervi sarebbero estinte in forza della diversa convenzione intervenuta tra le parti. L’ulteriore conseguenza di ciò sarebbe che, nelle more dell’adempimento del nuovo rapporto obbligatorio e in caso di contenzioso su di esso, la controversia non verterebbe più sul diritto del socio uscente alla liquidazione in denaro della propria quota, generato dall’esercizio del diritto di recesso, bensì sul diverso diritto a ricevere la prestazione convenuta in forza del nuovo rapporto obbligatorio fondato sull’accordo novativo. Cosicché, qualora il contratto novativo fosse posto nel nulla, ad esempio perché risolto, risorgerebbe – certamente ex nunc- l’obbligazione originaria, della quale, però, il decorso del tempo potrebbe aver determinato l’estinzione per maturata prescrizione quinquennale, salvo il compimento di atti interruttivi exartt. 2943 ss. c.c.. In altri termini, sarebbe molto difficile sostenere la tesi dell’esercizio del diritto connesso all’accordo novativo come sostanzialmente diretto a far valere la stessa pretesa sostanziale, sottesa e connessa all’esercizio del diritto di recesso, relativa alla liquidazione della quota del socio receduto. E la difficoltà nel sostenere una simile tesi risiederebbe, per l’appunto, proprio nel tipico effetto estintivo-costitutivo della novazione.
     
    A ben altre conclusioni si potrebbe pervenire, invece, ove si sussumesse la convenzione in deroga all’art. 2289, comma 1, c.c. sotto l’alveo dell’art. 1197 c.c.. E’ noto che la regola generale in tema di obbligazioni è quella dell’esatto adempimento: il debitore si libera solo eseguendo la specifica prestazione dovuta in base al titolo da cui deriva il rapporto obbligatorio, a meno che il creditore non presti consenso a ricevere una prestazione diversa, ritenendola comunque idonea a soddisfare il proprio interesse. In tal caso, l’obbligazione si estingue solo nel momento in cui la diversa prestazione è completamente e correttamente eseguita. E’ questo ciò che si ricava dall’art. 1197 c.c., disciplinante l’istituto della prestazione in luogo dell’adempimento o datio in solutum. La datio in solutumviene generalmente qualificata come un contratto a titolo oneroso con funzione estintivo-satisfattiva dell’obbligazione e con effetti reali ovvero obbligatori a seconda del tipo di prestazione sostitutiva in esso dedotta. Operando sul piano sostanzialmente oggettivo del rapporto obbligatorio è evidente il rischio (già più sopra evidenziato) di una sovrapposizione della datio in solutumcon il fenomeno novativo exart. 1230 c.c.; mentre assume rilievo dirimente, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta all’una piuttosto che all’altra previsione normativa, l’indagine sull’animus (novandio meno) dei paciscenti. Evidenti sono, invece, i diversi effetti giuridici connessi alle due fattispecie, come d’altra parte suggerisce la diversa collocazione sistematica dei due istituti. La novazione oggettiva determina l’immediata estinzione del rapporto obbligatorio e la sua sostituzione con uno nuovo, diverso per l’oggetto o per il titolo. La datio in solutummira, invece, all’estinzione del rapporto obbligatorio, ma non quale conseguenza della nascita di un nuovo vincolo, bensì solo come risultato dell’adempimento di quel dato vincolo e della connessa realizzazione dell’interesse del creditore: l’effetto estintivo dell’obbligazione originaria si verifica solo quando la diversa prestazione è eseguita. Da qui discende la funzione eminentemente solutorio-satisfattiva dell’istituto, che produce il solo effetto di rendere inesigibile da parte del creditore la prestazione originaria, almeno fino all’eventuale mancata esecuzione di quella sostitutiva: tale reviviscenza, però, non è del rapporto obbligatorio, che non è mai venuto meno, bensì di quello specifico aspetto costituito dalla prestazione originariamente dedotta nel titolo da cui il rapporto stesso origina. Riportando questi concetti alla convenzione in deroga all’art. 2289, comma 1, c.c., è sin troppo evidente che, se la stessa fosse sussunta sotto l’alveo dell’art. 1197 c.c., oggetto di dibattito sarebbe pur sempre il diritto del socio receduto alla liquidazione della propria quota. Le eventuali vicende patologiche della datio in solutumnon riguarderebbero, quindi, un nuovo e diverso rapporto obbligatorio, bensì e ancora il rapporto obbligatorio sorto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 2285 c.c.. Con la conseguenza ulteriore che, in caso di mancato adempimento della prestazione diversa e di eventuale risoluzione della datio in solutum, tornerebbe ad essere automaticamente esigibile da parte del socio il controvalore in denaro della propria quota. Il decorso del tempo non potrebbe avere alcun effetto sull’estinzione di tale diritto in base ai principi sulla prescrizione: e ciò perché ogni pretesa avanzata in forza della datio in solutumsarebbe comunque volta a far valere il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto ed avrebbe, pertanto, effetto interruttivo exartt. 2943 ss. c.c.[16].
     
    A questo punto, si pone il problema di stabilire se l’accordo con cui i soci e la società stabiliscano una modalità di liquidazione della quota diversa e sostitutiva rispetto all’attribuzione del controvalore in denaro configuri una novazione oggettiva o, piuttosto, una datio in solutum. E’ sin troppo banale osservare che rilievo decisivo andrà riservato all’indagine sull’animusdei paciscenti. In termini generali, si può evidenziare che, attraverso un simile accordo, le parti mirano a realizzare il diritto del socio uscente ad ottenere la liquidazione della quota attraverso la previsione di una prestazione diversa da quella prevista exart. 2289, comma 1, c.c.: e ciò avviene, tendenzialmente, in quei casi in cui la società non abbia la liquidità sufficiente a pagare controvalore in denaro della quota o il socio receduto abbia interesse a ricevere determinati beni appartenenti al patrimonio sociale. Insomma, non sembra proprio potersi concludere – salvo un diverso esito dell’indagine sull’animus- che una simile convenzione abbia lo scopo di estinguere il rapporto obbligatorio nascente dall’esercizio del diritto di recesso mediante la sua sostituzione con un nuovo vincolo. La stessa Corte di Cassazione, in precedenti molto risalenti, ma rispetto ai quali non si sono rinvenute pronunce di diverso segno, ha qualificato in termini di datio in solutumla pattuizione volta ad incidere sull’oggetto della liquidazione mediante l’assegnazione al socio uscente di beni appartenenti al patrimonio sociale[17]. Dalla qualificazione dell’accordo in deroga all’art. 2289, comma 1, c.c. in termini di datio in solutumdiscendono, infine, tutte le conseguenze di cui si è più sopra detto.
    [1]La manifestazione della volontà di recedere dal vincolo sociale può anche essere contenuta e validamente espressa con l’atto di citazione introduttivo del giudizio per la liquidazione della quota exart. 2289 c.c.. E, ove trattasi di recesso esercitato per giusta causa in presenza di contratto sociale a tempo determinato, il giudice è chiamato a verificare, nell’ordine, efficacia della comunicazione e sussistenza della giusta causa e, esaurite positivamente tali verifiche, a pronunciarsi sulla liquidazione della quota del socio uscente (cfr. su tutte Cass. Civ. sentenza 10 giugno 1999, n. 5732). 
     
    [2]È pacifico che, in ipotesi di recesso per giusta causa, la comunicazione del socio uscente, affinché sia idonea a produrre lo scioglimento del vincolo sociale con i relativi effetti, deve contenere l’espressa indicazione della causa. 
     
    [3]Tale ipotesi è possibile solo con riferimento alle società semplici o irregolari e comunque non configurabile ogniqualvolta la durata del vincolo sociale sia ricavabile aliundein base ad altri elementi del contratto (es. società costituita per la conclusione di una o più operazioni commerciali esattamente individuate). 
     
    [4]La buona fede in executivisexart. 1375 c.c. impone che il recesso, ancorché ad nutum, sia esercitato per la tutela di un interesse proprio del recedente, mentre è inammissibile quando persegua esclusivamente il danno degli altri soci. 
     
    [5]Cfr. su tutte Cass. Civ. sentenza 13 giugno 1957, n. 2212, la prima ad intervenire sul tema, poi seguita in senso conforme da Cass. Civ. sentenza 14 ottobre 1966, n. 2454. 
     
    [6]Si è anche sostenuto – ma si tratta di una tesi minoritaria – che il recesso per giusta causa dovrebbe necessariamente essere dedotto dal socio in via giudiziaria e che esso, quindi, acquisterebbe efficacia solo con il passaggio in giudicato della sentenza contenente l’accertamento della giusta causa di recesso. A smentita di tale impostazione vi è la constatazione per cui, se realmente il socio recedente dovesse attendere la definitività della sentenza di accertamento della giusta di recesso per vedere la propria manifestazione di volontà produttiva di effetti, ne scaturirebbe l’inammissibile conseguenza per cui, nelle more dell’accertamento, il socio uscente sarebbe costretto a collaborare con il resto della compagine sociale. 
     
    [7]Cfr. in tal senso Cass. Civ. sentenza 6 febbraio 1965, n. 186. 
     
    [8]Si è espressa in tal senso, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, Cass. Civ. SS. UU. Sentenza 26 aprile 2000, n. 291. L’orientamento si è poi consolidato con Cass. Civ. sentenza 28 agosto 2001, n. 11298 nonché con Cass. Civ. sentenza 19 maggio 2016, n. 10332. 
     
    [9]Cfr. Cass. Civ. sentenza 10 luglio 1993, n. 7595. 
     
    [10]Si veda Cass. Civ. sentenza 14 marzo 2001, n. 3671. 
     
    [11]Cfr. Cass. Civ. sentenza 19 aprile 2001, n. 5809. 
     
    [12]Si veda Cass. Civ. sentenza 9 febbraio 1982, n. 6709; conf. Cass. Civ. sentenza 28 gennaio 2000, n. 960. 
     
    [13]In tal senso cfr. già Cass. Civ. sentenza 9 ottobre 1963, n. 2684; conf. Cass. Civ. sentenza 3 aprile 1973, n. 896 con particolare riferimento alla convenzione per la liquidazione in natura. 
     
    [14]Sarebbe nulla, invece, per violazione del divieto del patto leonino exart. 2265 c.c. la clausola del contratto sociale che preveda la totale esclusione del diritto del socio uscente alla liquidazione 
     
    [15]Cfr. ex multisCass. Civ. sentenza 23 ottobre 2014, n. 22574. 
     
    [16]Cfr. Cass. Civ. sentenza 4 agosto 2016, n. 16293, secondo cui “La domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli vedere[…]”. 
     
    [17]Cfr. Cass. Civ. sentenza 3 aprile 1973, n. 896 e Cass. Civ. sentenza 16 luglio 1976, n. 2812.
Alessio Carosi

Alessio Carosi