La notifica dell’agenzia delle entrate via posta

La difesa eccepiva la nullità di un avviso di accertamento asseritamente notificato a mezzo operatore di posta privato, sostenendo che lo stesso non fosse munito di licenza al momento della spedizione della comunicazione d’avviso di deposito (cd. C.A.D.). La CTP di Roma accoglieva l’eccezione e rilevava che “tutte le notifiche di atti tributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private sino ad oggi, e sino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria”.

Indice:
 
1. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma
 
2. Le motivazioni e il ruolo dell’AGCOM
 
3. Conclusioni
 
1. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma
Con la sentenza n. 2543/7/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha annullato l’avviso di presa in carico per l’avvio dell’attività di riscossione della somma di centinaia di migliaia di euro richiesta con un avviso di accertamento asseritamente notificato a mezzo dell’operatore di posta privato.
 
L’Agenzia delle Entrate sosteneva la ritualità del procedimento notificatorio atteso che a suo dire la notifica dell’atto di accertamento non sarebbe avvenuta a mezzo di posta privata, essendo l’intervento dell’operatore postale limitato all’invio della sola comunicazione di avviso di deposito prevista dalla disciplina dell’articolo 140 codice procedura penale nei casi di irreperibilità del destinatario: a dire dell’Agenzia quindi, “la sola comunicazione, relativa alla notificazione, è avvenuta a mezzo di servizio postale privato”
 
L’eccezione, evidentemente volta a scongiurare l’accoglimento del ricorso era altrettanto evidentemente infondata in diritto: infatti la ricezione della comunicazione di avviso di deposito, non rappresenta un compito ulteriore rispetto al procedimento notificatorio, sì da poter essere adempiuto con una qualsiasi formalità come sembra intendere l’Ente, ma determina il momento in cui la notifica dell’atto può dirsi perfezionata o meno.
 
Perfezionamento che non poteva essere dimostrato dalla semplice produzione da parte dell’Ente della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, atteso che questo non poteva valere quale prova che l’affidatario del servizio avesse effettivamente inviato la comunicazione in parola: infatti, il documento prodotto dall’Ente non evidenziava se la spedizione avesse raggiunto il contribuente o quantomeno, in sua assenza, fosse stata messa a disposizione presso gli uffici dell’affidataria.
 
Privo di pregio doveva poi ritenersi per la difesa l’assunto dell’Amministrazione Finanziaria secondo cui la dicitura “L.A.” manoscritta sull’avviso di ricevimento e accompagnata dall’indicazione di una data, era idonea a dimostrare che della raccomandata informativa era stato lasciato avviso al destinatario da parte dell’incaricato dell’operatore privato: sosteneva la difesa che l’attività d’impresa privata si avvale di personale dipendente che non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione.
 
2. Le motivazioni e il ruolo dell’AGCOM
 
Su questo punto la CTP rileva che mentre l’attività dell’agente postale è assistita dall’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2700 codice civile fino a querela di falso, “gli atti redatti dall’incaricato di un servizio di posta privata non godono di alcuna presunzione di veridicità”.
 
Era evidente che, nel caso di specie non vi era prova del perfezionamento della notifica, la stessa doveva comunque ritenersi inesistente considerando che l’ultimo dei rituali adempimenti era stato demandato ad un soggetto che non aveva titolo per procedervi, non essendo in possesso della licenza individuale speciale per i servizi di notificazione degli atti, tra i quali senza dubbio vanno annoverati gli atti tributari sostanziali qual è l’avviso di accertamento.
 
Ed infatti, pur essendo intervenuta con il c.d. Decreto Concorrenza (L. n. 124/17) la liberalizzazione dei servizi postali, tuttavia detta liberalizzazione è subordinata al rilascio di una licenza individuale che “deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”
 
Il Decreto Concorrenza affida altresì all’AGCOM il compito di individuare gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali, determinando anche quelli relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
 
3. Conclusioni
 
Sul punto la CTP statuisce che “gli operatori privati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell’AGCOM, a oggi ancora non rilasciate nonostante l’AGCOM abbia trasmesso (12.10.17) al Ministero della Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioni per acquisirne il parere. […]. In conclusione tutte le notifiche di atti tributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private sino ad oggi, e sino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria”
 
 
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma conclude affermando che sarebbe stato onere dell’Ufficio (Agenzia delle Entrate) produrre la licenza rilasciata all’operatore di posta privato da parte dell’AGCOM, alla luce della contestazione della difesa.
 
Il ricorso, pertanto, viene accolto stante la nullità insanabile della notifica dell’avviso di accertamento.  
Andrea Buitoni Avvocato Picozzi Morigi

Andrea Buitoni

Associato