Le offerte concorrenti nel concordato preventivo: l’art. 163 bis l.f.
1) Premessa.
Il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto un importante correttivo in materia di atti dismissivi compiuti in costanza di concordato preventivo, mediante l’inserimento dell’art. 163 bis L.F. (rubricato “Offerte concorrenti”). La ratio dell’intervento normativo (il cui contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nell’art. 91 del Codice della Crisi d’Impresa), dichiarata dallo stesso legislatore nella relazione d’accompagnamento al disegno di legge di conversione è duplice:
- (i) massimizzare la prospettiva di recovery dei creditori concordatari;
- (ii) garantire ai creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore.
Nella prassi, infatti, il piano concordatario – sul quale il debitore fonda obbligatamente la domanda di concordato (cfr. lett. e dell’art. 161 L.F.) e in forza del quale il Tribunale valuta l’ammissibilità di quest’ultima (cfr. art. 163 L.F.), e sulla cui approvazione l’adunanza dei creditori è chiamata a votare (cfr. art. 177 L.F.) – prevedeva, non di rado, la cessione dell’azienda, di uno o più rami d’azienda oppure di beni di rilevante valore (ad esempio, immobili) a terzi già individuati, nell’ambito di “pacchetti preconfezionati d’offerta” (definiti, nel gergo, anche “piani precompilati”). La prassi de qua, invero, imponeva ai creditori di doversi necessariamente esprimere per l’approvazione o per il rifiuto in blocco del piano concordatario contenente l’accordo raggiunto tra l’imprenditore (debitore proponente) e il terzo e, in caso di approvazione, comportava l’impossibilità da parte del Tribunale di ricorrere alla procedura di vendita competitiva di cui all’art. 182 e 107 L.F., il cui ambito d’applicazione è circoscritto alla fase post- omologazione del concordato (c.d. “fase esecutiva” del concordato). Sovente, dunque, si assisteva ad una compressione dell’interesse dei creditori concordatari alla massimizzazione della loro prospettiva di soddisfacimento, a vantaggio del debitore proponente (si pensi, soprattutto, all’ipotesi di acquisto d’azienda o di ramo d’azienda da parte di soggetto riconducibile al debitore proponente).
È in questo contesto, dunque, che si colloca l’art. 163 bis L.F., col quale il legislatore ha posto fine al fenomeno delle “proposte vincolate” ed esteso il perimetro di operatività di due principi cardine di efficienza satisfattiva della pretesa creditoria:
- (i) l’obbligo di pubblicizzazione dell’offerta d’acquisto pervenuta al debitore;
- (ii) l’obbligo di competitività in qualsiasi fase della procedura concordataria, ivi compresa quella anteriore all’omologazione (cd. “fase ante-omologa” e quella anteriore al deposito del piano di concordato (cd. “fase pre-concordataria”).