SI alla pensione di reversibilità in favore del coniuge separato con addebito.
Nella sentenza n. 2606/2018 del 02/02/2018, la Corte di Cassazione supera con fermezza la decisione della Corte di Appello secondo la quale una moglie separata con addebito, non essendo titolare dell’assegno di mantenimento, non può rivendicare, dopo il decesso dell’ex coniuge, il trattamento previdenziale.
Interviene la Suprema Corte la quale, ribaltando la decisione, conferma che la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/1987, anche al coniuge separato per colpa o addebito.
Secondo la Consulta anche in favore di quest’ultimo, equiparato al coniuge superstite “opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo il trattamento in favore del coniuge superstite alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurato dalla pensione in titolarità del coniuge defunto”.
La ratio della tutela previdenziale consiste nel porre il coniuge superstite al riparo dal rischio di uno stato di bisogno.
Tant’è che la Legge non impone ai fini della suddetta tutela che il coniuge viva a carico del de cuius al momento della morte ma soltanto che sussista ancora il vincolo matrimoniale, vincolo che viene meno solo con la pronuncia di divorzio.
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