Riforma del processo civile. le proposte dello studio legale picozzi & morigi

Scelti i professionisti di Picozzi & Morigi per l’analisi e le osservazioni sul DDL di Delega al Governo, attualmente in discussione al Senato, per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). 
 
Da sempre, la Riforma del processo civile è argomento di grande attualità e di interesse collettivo in quanto le “regole” del processo incidono sulla domanda di giustizia e sulla risposta della giustizia. Proprio in questi giorni, al Senato, è in discussione il DDL di Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 
Anche questa Riforma si inserisce tra quegli interventi legislativi miranti ad assicurare maggior efficienza al sistema giustizia, in funzione di obbiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, la cui lentezza e scarsa funzionalità è stata ritenuta uno dei principali problemi per nuovi investimenti stranieri in Italia.
 
Allo Studio Legale Picozzi & Morigi è stato richiesto di fare delle osservazioni sull’articolato del DDL, attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari; per l’autorevole incarico, proveniente dal Dott. Giuseppe Tiani, Segretario Generale del S.I.A.P., lo Studio ha esaminato alcune delle fattispecie giuridiche oggetto di modifica al codice di procedura civile, evidenziandone le problematiche relative alla loro attuale applicazione, confrontandole con altri ordinamenti stranieri e proponendo una soluzione diversa da quella predisposta nel DDL.
 
Gli Avvocati Alessandro Picozzi e Alessio Carosi hanno curato l’analisi giuridica dell’
in materia di arbitrato che prevede: “dettare in modo espresso la disciplina dell’efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia”.
 
Al fine di dirimere l’incertezza interpretativa, è stato proposto di modificare il quarto comma dell’art. 839 c.p.c.: “Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto non immediatamente esecutivo l’efficacia del lodo straniero nel territorio della Repubblica, salvoché: 1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2. il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico” e di inserire un comma quinto dell’art. 839 c.p.c., con la seguente formulazione: “Il presidente della corte d’appello, su istanza del ricorrente e se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, autorizza l’esecuzione provvisoria del decreto di cui al comma precedente, se del caso anche imponendo al ricorrente una cauzione”.
 
Gli Avvocati Francesca Pellegrini e Flavio Carosi hanno esaminato l’
afferente alle controversie in materia di risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria che prevede:
a) “escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure alternativa delle controversie previsto da leggi speciali”
b) “limitare la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 8 della legge n. 24/2017, ai soli casi in cui per l’accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l’espletamento di una consulenza tecnica”.
 
Con riguardo alla lett. a) l’eliminazione della materia della responsabilità sanitaria da quelle oggetto dell’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione consentirebbe di superare gli effetti distorsivi generati dall’attuale alternatività di rimedi e di favorire l’alleggerimento di questi contenziosi.
 
Con riguardo alla lett. b) si è rilevato come l’introduzione della clausola di esclusione, fondata sulla previa valutazione discrezionale dell’attore in ordine alla non necessità dell’espletamento della CTU, rischierebbe di vanificare gli effetti deflattivi e conciliativi dell’istituto e rallentare la procedura; di contro, apparirebbe opportuno ragionare in un’ottica di potenziamento del rimedio di cui all’art. 8 della Legge n. 24/2017, con l’emanazione dei decreti ministeriali richiamati all’art. 10, co. 6 della citata Legge; ciò consentirebbe la piena entrata in vigore dell’obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie e agli esercenti le professioni e garantirebbe l’attore danneggiato, al momento dell’avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione.
 
Gli Avvocati Carlo Celani e Anna Gigante hanno analizzato l’
relativo al “filtro in appello” che prevede “l’abrogazione degli articoli 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c.”.
 
Dalla disamina emergeva che lo strumento del filtro in appello raggiungerebbe il proprio scopo se fosse perimetrato l’ambito di operatività della “ragionevole probabilità” di accoglimento del gravame su principi guida di chiara lettura ed oggettiva applicazione; pertanto è stato proposto di confermare la vigenza dell’art. 348 bis cpc, ancorando l’operato delle parti e del Giudice nei seguenti termini: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando la parte che impugna non dimostri di aver applicato al fatto o all’atto oggetto della controversia un consolidato principio di diritto già espresso all’epoca del fatto o dell’atto dalla Cassazione
 
Le nostre proposte per una migliore risposta della giustizia alle domande di giustizia: la voce dei diritti arriva finalmente nelle aule parlamentari. 
 
Contributo a cura degli Avvocati dello Studio Legale Picozzi & Morigi:
Alessandro Picozzi Avvocato

Alessandro Picozzi

Socio Fondatore