La retribuzione di risultato dei dirigenti degli enti locali non costituisce una voce automatica
Lo Studio Picozzi & Morigi Avvocati, per tramite dell’Avv. Eugenio Aurisicchio, ha assunto la difesa di un’Amministrazione Comunale contro un dirigente il quale ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto a vedersi risarcito il danno patrimoniale da perdita di chance a seguito della mancata erogazione in favore dello stesso della retribuzione di risultato conseguente alla mancata assegnazione degli obiettivi.
In sintesi, il ricorrente ha sostenuto che il mancato avvio e la mancata definizione delle procedure di fissazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento degli stessi avevano causato un danno patrimoniale da perdita di chance, impedendogli di conseguire un vantaggio economico certo costituito dalla retribuzione di risultato contrattualmente prevista.
L’Amministrazione Comunale, si è costituita eccependo in sintesi quanto segue:
a) gli obiettivi devono essere chiari, precisi e misurabili, inseriti in un Piano Esecutivo di Gestione e comunicati individualmente al dirigente. La valutazione in ordine al raggiungimento deve avvenire per tramite dell’Organismo Interno di Valutazione;
b) in assenza della predisposizione di un Piano Esecutivo di Gestione con attribuzione di obiettivi individuali e organizzativi chiari, precisi e misurabili , non è possibile procedere all’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti e pertanto nessuna responsabilità per inadempimento è attribuibile al Comune resistente difronte “all’evidenza dell’insussistenza di un rapporto obbligatorio avente a oggetto, da un lato il raggiungimento degli obiettivi, per l’assenza di attribuzione degli stessi da parte del Comune, dall’altro la valutazione delle prestazioni, resa impossibile dalla loro mancanza” (cfr. Cass. n. 04622/2018 richiamata da Cass. Civ. Lav. 17371/2018).
c) stante l’eccezionale situazione di difficoltà finanziaria che ha indotto l’Amministrazione ad adottare la procedura pluriennale di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL, la mancata attribuzione degli obiettivi ai dirigenti si configura come atto legittimo, esercizio di una facoltà espressamente conferita all’Ente ai sensi del comma 9 lett. a) art. 243 bis TUEL ai sensi del quale: “9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza),per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche;”.
Il Tribunale, accogliendo le tesi difensive dall’Amministrazione Comunale, ha affermato che: “Sia la retribuzione di posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire voci automatiche restano subordinate a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti. Determinazioni da effettuare, nel caso della retribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione interessata.” In particolare, con riferimento al caso trattato, il Tribunale ha precisato altresì che la mancata fissazione degli obiettivi trova ragione di essere nell’accesso del Comune alla procedura prevista dall’articolo 243 TUEL.
Andrea Buitoni
Associato