La Suprema Corte, oggi, ha confermato ulteriormente un cambio di opinione affermando che “ciò che deve essere tenuto in debito conto è l’evoluzione della normativa e soprattutto della coscienza sociale, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati”.
Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014; conformi Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 18078 del 20/08/2014, e Corte di Cassazione, Sez. VI- 1, Ordinanza n. 8987 del 05/05/2016).
In virtù di tale interpretazione la Suprema Corte conclude ritenendo inapplicabile in siffatta materia il regime della sospensione della prescrizione.
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